STATUTO
dell’Associazione Culturale “ERGO 21 – ETS”
Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, (denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione culturale avente la seguente denominazione: “ERGO 21 – ETS”, da ora in avanti denominata “Associazione”.
La sede legale è sita nel Comune di Poggibonsi (Si), via Salceto 85, c/o Studio Carli Dottori Commercialisti.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’associazione è iscritta.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopi e Finalità
L’Associazione Culturale “ERGO 21 – ETS” è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non ha fini politici, rispetta l’ideale religioso dei singoli Soci e non ha fini di lucro anche indiretti.
L’Associazione opera nel settore della Tutela della Salute e Prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
L’Associazione si prefigge lo scopo di:
- diffondere della cultura della Salute e della Sicurezza e del Benessere;
- incoraggiare ogni forma di cooperazione scientifica con le imprese pubbliche o private aventi obiettivi di prevenzione della salute;
- favorire iniziative a carattere ricreativo, culturale e sociale finalizzate a favorire l’aggregazione, l’amicizia e solidarietà tra gli iscritti e le persone cui tali iniziative sono rivolte.
Articolo 3 – Attività
L’Associazione “ERGO 21 – ETS” per perseguire gli scopi sopra indicati e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, si propone (ai sensi dell’art. 5 D. Lgs 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività:
- ricerca, approfondimento, affinamento e sviluppo di metodologie, metodi, pratiche e tecniche nell’ambito della salute, della sicurezza e del benessere negli ambienti di lavoro e di vita con particolare riferimento all’ergonomia e all’analisi del lavoro;
- sviluppo di un polo didattico e scientifico che offra come servizio principale quello di un’alta formazione specifica e permanente in merito alla salute, alla sicurezza e al benessere sui luoghi di lavoro, all’ergonomia ed alla diffusione di nuovi protocolli scientifici del settore;
- trasferimento dei risultati della ricerca in contenuti didattici per l’alta formazione e per la loro applicazione negli ambienti di lavoro e di vita, a diversi livelli di approfondimento e responsabilità per gli operatori della prevenzione;
- collaborazione, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all’indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia;
- pubblicazione di materiali formativi ed informativi;
- promozione e sostegno di iniziative culturali e scientifiche come convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, materiali, mostre, convention e work-shop;
- promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche, rapporti di collaborazione con altre associazioni, società ed organismi scientifici nel predetto ambito di azione;
- organizzazione e promozione di ogni altra attività connessa con le finalità e le tematiche specifiche dell’Associazione;
- mantenere contatti con altre associazioni analoghe sia italiane che straniere, nonché Istituzioni, Enti, Musei, Fondazioni sia pubbliche che private, Università, imprese;
- promuovere, organizzare e gestire, manifestazioni ed attività culturali, artistiche editoriali e di comunicazione;
- realizzare la produzione e la distribuzione di prodotti editoriali, di audiovisivi e multimediali;
- progettazione ed erogazione di corsi riconosciuti per crediti formativi;
- progettazione ed erogazione di corsi riconosciuti per il rilascio di crediti ECM;
- attività di alta formazione e di insegnamento a persone e rappresentanti di associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni e aziende;
- iniziative di formazione-aggiornamento per gli operatori impegnati in attività presso gli associati;
- visite-studio, scambi, incontri, gemellaggi, stages, convegni, simposi, seminari o altra attività idonea e consona a sviluppare relazioni e confronti nazionali ai vari livelli;
- attività di studio, ricerca, progettazione, innovazione, sperimentazione, ricorrendo anche a collaborazioni e convenzioni con Università, con Enti e/o Centri culturali di ricerca sia pubblici che privati;
- elaborazione, uso e socializzazione di linguaggi e di sussidi multimediali, informatici, socio-psico-pedagogici e di altri supporti esigiti dalle attività formative;
- la promozione e la diffusione dei risultati raggiunti e la loro condivisione con le associazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori.
Inoltre l’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di quanto già enunciato nei punti precedenti, l’organizzazione di eventi musicali, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli Soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale.
Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.
Potrà partecipare ad altre associazioni o società che abbiano finalità affini o complementari alle proprie, senza comunque assumere responsabilità illimitata.
L’Associazione può inoltre esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
Articolo 4 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D. Lgs 117/2017).
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, o altra forma di lavoro retribuito, è incompatibile con la qualità di volontario.
L’Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 D. Lgs 117/2017
Articolo 5 – Patrimonio Sociale
Il patrimonio Sociale (indivisibile) è formato da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni, lasciti, donazioni di associati e di terzi.
Il patrimonio dell’associazione (comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazione o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 117/2017);
- attività “diverse” di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.
L’Associazione potrà, per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività economiche.
Articolo 6 – Esercizio Sociale
L’esercizio Sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs 117/2017, predispone il bilancio o rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il bilancio (consuntivo e preventivo) è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali proprie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 7 – Soci
Ai sensi dell’art. 32 D. Lgs 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Soci dell’Associazione possono essere tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 11.
Articolo 8 – Ammissione dei Soci
Le domande di ammissione devono essere presentate al Presidente dell’Associazione. Vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, motivando tale decisione entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione. Tale decisione è inappellabile. Nessun motivo legato a distinzioni di sesso, razza, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile o annuale di cui all’art. 5 del presente Statuto.
La domanda di ammissione a Socio Promotore può essere presentata esclusivamente da coloro che hanno fatto parte della categoria dei Soci ordinari per almeno quattro anni.
Articolo 9 – Categorie di Soci
Le categorie dei Soci sono le seguenti:
- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dell’Associazione;
- Soci Promotori: coloro che, previa permanenza di almeno quattro anni continuativi e con regolarità dei pagamenti delle quote annuali nell’Associazione in qualità di Socio ordinario, contribuiscono in modo non occasionale, sia finanziariamente che con la loro diretta partecipazione, alla crescita dell’Associazione e ne facciano richiesta al Presidente. La nomina a Socio promotore spetta al Consiglio Direttivo;
- Socio Tecnico-Scientifico: coloro che per dimostrate competenze tecniche-scientifiche fanno parte del Comitato Scientifico. Decorsi quattro anni dall’ultima nomina, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’iscrizione anche nella categoria dei Soci Promotori. La nomina a Socio Tecnico-Scientifico spetta al Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Scientifico;
- Soci ad Honorem: coloro che si sono distinti per il loro operato nel campo culturale, e insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari: persone e rappresentanti di associazioni, enti, istituzioni e aziende sia pubbliche che private interessati alla attività culturali dell’Associazione, che desiderano essere direttamente informati su tutte le attività dell’Associazione stessa e di usufruire di specifiche iniziative.
Tutti i Soci ad eccezione di quelli nominati ad Honorem devono versare la quota mensile o annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Diritti dei Soci
I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.
I Soci hanno diritto a candidarsi alle cariche Sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 17, nonché ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano pagato la quota associativa da almeno 5 giorni prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 11 – Perdita della Qualifica di Socio
La qualità di Socio si perde:
- per decesso;
- per dimissioni;
- per mancato pagamento della quota Sociale per una annualità;
- per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
- per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, alla legge, ai regolamenti o alle delibere degli organi Sociali, per danni morali e materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi Sociali.
Le esclusioni di cui alle lettere c), d), e) verranno sancite dal Consiglio Direttivo.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei Soci che deciderà a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
La quota o il contributo associativo non è rimborsabile, rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 12 – Organi Sociali
Organi dell’Associazione sono:
- Assemblea generale dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo (se nominato)
- Collegio dei Probiviri (se nominato)
Articolo 13 – Assemblea
L’assemblea generale è costituita da tutti i Soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo, quando lo ritiene necessario, ed è convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione o altro luogo, a mezzo lettera A.R., spedita ai Soci, almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei Soci. Nell’avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di cinque giorni di cui sopra o pubblicata mediante affissione nella sede Sociale almeno sette giorni prima della data fissata, tramite avviso visualizzabile sul sito web (se presente) dell’Associazione, ovvero tramite e-mail o sms.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale per:
- deliberare sui rendiconti consuntivo e preventivo accompagnati dalla relazione predisposta dal Presidente;
- eleggere, ogni tre anni, e revocare (con motivazione) il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo Direttivo o amministrativo dell’Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la nomina di eventuali nuovi soci promotori;
- deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione e sui programmi della stessa;
- redazione – modifica – revoca di regolamenti interni;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera su ricorso presentato da un Socio che è stato espulso: la deliberazione dell’Assemblea è inappellabile;
- deliberare sull’ammontare della quota associativa mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei Soci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sull’integrazione degli Organi Sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
- sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.
Le decisioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, ed inserito nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni assembleari tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci (con o senza diritto di voto) in regola con il pagamento della quota mensile o annuale d’Associazione.
Articolo 14 – Quorum Deliberativi dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (aventi diritto di voto) su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La seconda convocazione può aver luogo non meno di mezz’ora dopo la prima.
In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.
Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.
Articolo 15 – Diritto al Voto dei Soci
Ogni Socio maggiorenne, in regola con il pagamento della quota associativa, e iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati ha diritto ad un voto.
Gli associati enti del terzo settore hanno diritto ad un numero di voti proporzionale al numero dei propri aderenti nella misura di 1/100, fino ad un massimo di cinque voti. Si applica l’art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Articolo 16 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario con il compito di stendere il verbale dell’adunanza.
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 14.
Articolo 17 – Elezioni delle Cariche Sociali
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche Sociali, devono presentare la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere soci dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nello Statuto.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
Articolo 18 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati: si applica l’art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
Si compone di un minimo di tre consiglieri ma sempre di numero dispari. Al suo interno vengono nominati, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione, e il Vice Presidente.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario – tesoriere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per 3 mandati.
I componenti il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico del terzo settore indicando, per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza dell’Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.
L’incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per contro dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio Sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Articolo 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione. In pratica è di competenza del Consiglio tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei Soci o di altri organi.
In particolare il Consiglio Direttivo:
- predispone il bilancio o il rendiconto annuale e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 117/2017 da presentare all’Assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno Sociale;
- delibera circa l’ammissione dei Soci;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- esegue le delibere assembleari;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea l’ammontare della quota associativa mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- formula i programmi di attività Sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività Sociali;
- cura la gestione di tutti gli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività istituzionale e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché la maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o in assenza di quest’ultimo da un segretario appositamente nominato.
Articolo 20 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.
Convoca e presiede e cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.
Delibera, altresì, spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria. Infine, il Presidente delibera su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente i Consiglieri per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Articolo 21 – Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell’art. 30 D. Lgs 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, dovranno essere scelti tra i soggetti di cui al co. 2 art. 2397 Codice Civile. In caso di organo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila su:
- osservanza della legge e dello statuto;
- rispetto dei principi di corretta amministrazione in riferimento anche alle disposizioni D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231, se applicabili;
- adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attestando che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 D. Lgs 117/2017.
L’Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art. 31 D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo potrà in qualsiasi momento procedere, anche individualmente (in caso di organo collegiale), ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, potrà chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 22 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
L’Assemblea prevede la nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i Soci.
Il patrimonio Sociale, dedotte le passività, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 D. Lgs 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia.
Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs n. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Articolo 23 – Controversie – Collegio dei Probiviri
Qualora si reputi necessario, verrà istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri.
Tutte le eventuali controversie Sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
Il lodo del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Articolo 24 – Libri sociali
L’Associazione tiene i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (se presenti);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se presente;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuti a cura dello stesso organo, se presente.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri presso la sede dell’Associazione.
Articolo 25 – Disposizioni di Legge
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
Poggibonsi (Si), xx.xx.xxxx
Firmato
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